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Albo autoregolamentato

ALBO NAZIONALE AUTOREGOLAMENTATO DEGLI PSICOMOTRICISTI

ALBO NAZIONALE AUTOREGOLAMENTATO DEGLI PSICOMOTRICISTI

 

Iscriviti all’Albo

– Visto lo statuto FIPm;

– Visto il Codice deontologico approvato dall’Assemblea generale del 26 giugno 1999;

– Visto il Regolamento disciplinare approvato dall’Assemblea generale del 26 giugno 1999;

– Visto l’incarico conferito al Consiglio Direttivo Nazionale e al Responsabile del Comitato Scientifico;

– Vista la necessità di qualificare la professionalità specifica dello Psicomotricista in ambito socio-sanitario e di assicurare la tutela degli Psicomotricisti e dell’utenza;

 

si istituisce in data 30 dicembre 1999

l’Albo Nazionale autoregolamentato degli Psicomotricisti, disciplinato dal seguente


REGOLAMENTO

 

Art. 1 – Oggetto della professione di Psicomotricista

 

La Psicomotricità si propone di comprendere e salvaguardare il benessere psicofisico della persona sana e con difficoltà, in qualsiasi età e situazione della vita.

 

L’intervento psicomotorio, effettuato nell’ambito della prevenzione e della terapia, si propone di armonizzare, mantenere o ristabilire l’identità psicomotoria dell’individuo mediante l’azione e il movimento in un contesto relazionale.

 

In particolare:

· favorisce lo sviluppo psicocorporeo della persona in età evolutiva e il mantenimento dell’equilibrio psicofisico della persona adulta e anziana;

· aiuta a superare i momenti di crisi evolutiva nelle diverse età, operando per prevenire l’instaurarsi di una situazione patologica;

· interviene specificamente in situazioni di patologia conclamata, attivando le risorse della persona e del suo contesto.

 

Lo Psicomotricista opera nell’area sociosanitaria ed è il professionista abilitato all’esercizio della Psicomotricità.

 

Lo Psicomotricista può compiere i seguenti atti professionali:

– individuazione del profilo psicomotorio del soggetto tramite l’osservazione e l’esame psicomotorio;

– intervento preventivo ed educativo in ambito sociopedagogico;

– intervento terapeutico mediante l’approccio corporeo, le tecniche psicomotorie specifiche, il rilassamento, il gioco e le attività creativo-espressive;

– attività di studio, ricerca, didattica, formazione, consulenza; orientamento professionale per quanto di specifica competenza.

 

Lo psicomotricista svolge la sua attività nell’ambito di strutture sociopedagogiche e sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

 


Art. 2 – Albo professionale dello Psicomotricista

 

L’esercizio della professione di Psicomotricista è qualificata all’iscrizione all’apposito Albo professionale autoregolamentato.

 

Detto Albo è strutturato a livello nazionale.

 

Ogni sei mesi viene inviata copia aggiornata dell’Albo al Ministero della Sanità e degli Affari Sociali. Vengono altresì comunicati tempestivamente tutti gli atti relativi ai provvedimenti di cancellazione o ai procedimenti disciplinari.

 

Gli iscritti all’Albo sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 622 del Codice Penale.

 

 

Art. 3 – Requisiti per richiedere l’iscrizione all’Albo

 

I requisiti per l’iscrizione all’Albo sono:

 

a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno stato membro dell’Unione europea o di uno stato con cui esista trattamento di reciprocità ovvero di altro Stato, con conseguimento di titolo di psicomotricista ritenuto equipollente dall’Associazione;

 

b) maggiore età;

 

c) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione dalla professione, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

 

d) essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

 

e) aver conseguito il titolo di Psicomotricista a conclusione di un scuola triennale professionale di psicomotricità; in assenza di diploma triennale, casi particolari saranno valutati dal Comitato Scientifico con approvazione del Direttivo Nazionale;

 

f) esercizio della professione di psicomotricista da almeno un anno per un minimo di sei ore settimanali, in qualità di dipendente, libero professionista, frequentatore volontario presso strutture pubbliche e private;

 

g) aver effettuato la formazione permanente prevista dall’art. 9 del presente Regolamento dopo il conseguimento dell’attestato di qualifica (Congressi, stages teorico-pratici, supervisioni);

 

h) essere iscritti alla FIPm;

 

i) pagamento della tassa annuale di iscrizione.

 

 

Art. 4 – Domanda di iscrizione

 

La domanda di iscrizione nell’albo con la documentazione relativa (o con autocertificazione ai sensi della L.15/68) deve essere inviata al Presidente FIPm.

 

Il Presidente la inoltra alla Commissione per la tenuta dell’Albo la quale la esamina entro due mesi dal ricevimento e dà comunicazione scritta al candidato dell’avvenuta accettazione della domanda con ammissione alla prova di esame.

 


Art. 5 – Iscrizione all’Albo

 

L’accesso all’Albo avviene attraverso il superamento di una prova d’esame. Tale prova viene elaborata dal Comitato Scientifico dell’Associazione.

 

La prova di esame è scritta e riguarda conoscenze teorico-pratiche e metodologiche sulla professione dello Psicomotricista in ambito preventivo e terapeutico nelle diverse età, patologie e spazi operativi.

 

Le prove si effettueranno ogni sei mesi presso le Sezioni regionali FIPm. dove esistenti o limitrofe.

 

La Commissione di valutazione sarà formata da: un responsabile regionale, uno psicomotricista iscritto all’Albo, un terzo componente individuato all’interno del Comitato Scientifico. Le nomina saranno effettuate dal Direttivo Nazionale.

 

 

Art. 6 – Redazione dell’Albo e tessera di riconoscimento

 

L’Albo è redatto in ordine cronologico, secondo le deliberazioni delle iscrizioni.

 

L’Albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d’ordine d’iscrizione.

 

L’Albo indica per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza; codice fiscale; numero d’ordine, data di iscrizione e titoli in base a cui è avvenuta l’iscrizione.

 

All’iscritto viene rilasciata una tessera di riconoscimento munita di fotografia, con l’indicazione della sua situazione giuridico-professionale, del numero di iscrizione all’Albo, dell’anno di validità e convalidata dal timbro associativo e dalle firme del Presidente del Direttivo Nazionale e dal Presidente del Comitato Scientifico.

 


Art. 7 – Commissione per la tenuta dell’Albo

 

La formazione e la redazione dell’Albo professionale degli aventi diritto all’iscrizione viene affidata ad un’apposita Commissione per la tenuta dell’Albo, che garantisce la legalità e la tutela degli iscritti.

 

La commissione per la tenuta dell’Albo è composta da 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Scientifico. Al suo interno viene nominato un Presidente di Commissione, il quale esercita la funzione di Commissario responsabile della tenuta dell’Albo.

 

La Commissione dura in carica tre anni.

 

Opera attraverso un Regolamento interno.

 


Art. 8 – Cancellazione dall’Albo

 

La cancellazione dall’Albo avviene per i seguenti motivi:

 

a) dimissioni dell’iscritto;

b) d’ufficio, per la mancanza di uno dei requisiti d’iscrizione di cui all’art.3;

c) sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall’Albo, come previsto dal Regolamento disciplinare dell’Associazione;

d) mora nel pagamento della quota di iscrizione superiore ad un anno.

 

La Commissione per la tenuta dell’Albo emette la cancellazione e la comunica al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne dà comunicazione all’interessato.

 

Resta ferma la possibilità di presentare ricorsi a norma di legge.

 


Art. 9 – Aggiornamento professionale

 

La Commissione per la tenuta dell’Albo, salvo le altre sue funzioni, promuove tramite i propri organismi e quelli accreditati l’attività di formazione permanente quali: stages, convegni, congressi, supervisioni, ricerche e studi interessanti la categoria allo scopo di mantenere un elevato livello qualitativo delle prestazioni professionali dei propri iscritti.

 

Il monte ore previsto di formazione permanente con scadenza biennale è stabilito in 50 ore. La partecipazione dovrà essere notificata e documentata alla Commissione.

 


Art. 10 – Norme transitorie

 

L’iscrizione all’Albo in sede di prima applicazione del presente Regolamento, su domanda da presentarsi entro il 15 marzo 2000, è consentita a:

a) Coloro che hanno conseguito il diploma di psicomotricista presso una scuola triennale professionale di psicomotricità entro il 31.12.1997 e che sono iscritti alla FIPm. almeno dal 1999.

b) La prima Commissione per la tenuta dell’Albo, in via provvisoria, fino alla prossima Assemblea Generale dei Soci, è composta dal Presidente Nazionale e dal Responsabile del Comitato Scientifico.

 

 

Iscriviti all’Albo

 

Iscriviti all’Albo
ALBO NAZIONALE AUTOREGOLAMENTATO DEGLI PSICOMOTRICISTI

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE

 

……….sottoscritt…………………………………………….

Cognome …………………………………………………..

Nome ………………………………………………………..

Luogo e Data di nascita ………………………………….

…………………………………………………………………..

Indirizzo completo …………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………….. Tel……………………………………….

codice fiscale……………………………………………….

Partita IVA………………………………………………….

chiede

di essere iscritt…… all’Albo Nazionale Autoregolamentato degli Psicomotricisti.

Per poter accedere agli ESAMI, dichiara, sotto la propria personale responsabilità di:

– di essere cittadino/a italiano/a;

– di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dall’esercizio della professione;

– di essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

– di essere in possesso di diploma professionale triennale di Psicomotricista, conseguito presso………………………………………………………

in data………………………………..

– di esercitare la professione di psicomotricista dal …………………………………per n.ro……….

ore settimanali, in qualità di

………………………………………………………….

presso……………………………………………………

………………………………………………………………………..

– di aver effettuato la formazione permanente prevista per un totale di ore………………………………………

– di essere regolarmente iscritt…… all’Associazione dal……………………….. al n.ro……………………………

– di aver versato la quota associativa per l’anno in corso.

 

Allega:

– copia di documentazione (o autocertificazione, se possibile) che attesti quanto sopra dichiarato;

– copia del versamento di € 41,50 quale tassa annuale di iscrizione;

– una fotografia.

Dichiara di essere a conoscenza del Regolamento dell’Albo.

Attende comunicazione riguardante la data e la sede degli esami.

Data…………… Firma………….

 

CONSENSO

Ai sensi della Legge 675/96 e del Decreto legislativo 9/5/1997 l’interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della FIPm. per le finalità istituzionali, connesse o strumentali; alla raccolta, all’organizzazione e all’archiviazione dei dati su riportati, sia manualmente e/o con modalità elettroniche e/o automatizzate, al fine di consentire all’Associazione stessa la possibilità di sviluppare azioni volte al riconoscimento della figura professionale e all’iscrizione all’Albo.

Data……………. Firma …………..

 

 

Via Scuola Agraria, 29/A – 37034 VERONA – Tel./Fax 045 / 8700409 – e-mail: afipm@tin.i(t)

 

 


STATUTO AGGIORNATO

 

ART.1

 

E’ costituita l’Associazione a carattere nazionale denominata Federazione Italiana Psicomotricisti F.I.Pm., con durata fino allo scioglimento.

 

La sede legale dell’Associazione è presso il domicilio del Presidente.

 

La F.I.Pm. è associazione scientifico-professionale che non ha fini di lucro e persegue le seguenti formalità:

1) promuovere iniziative atte a far conoscere la professione dello psicomotricista nell’ambito del territorio nazionale;

2) ottenere il riconoscimento giuridico del ruolo professionale dello psicomotricista;

3) costituire, attraverso i suoi organi e le sue iniziative il punto di riferimento delle istanze degli psicomotricisti per quanto concerne gli aspetti scientifici, metodo­logici e deontologici della professione;

4) costituire l’Albo degli Psicomotricisti.

 

 

ART. 2

 

L’Associazione è articolata in Sedi locali, denominate Segreterie Regionali, aventi come propria circoscrizione una o più Regioni.

 

Ogni Segreteria Regionale deve essere composta da non meno di 15 soci (altrimenti viene accorpata ad altra Regione con provvedimento del Presidente).

 

Ogni Segreteria Regionale ha un proprio fondo comune costituito dalle quote sociali, la cui misura sarà stabilita dal Direttivo Nazionale e da eventuali contributi volontari di soci o di Enti Pubblici e Privati.

 

Ogni Segreteria Regionale ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale e risponde con proprio fondo co­mune delle obbligazioni assunte.

 

Le Segreterie Regionali sono tenute a versare all’Associazione Nazionale una percentuale delle quote di iscrizione la cui misura sarà stabilita dal Direttivo Nazionale.

 

Le Segreterie Regionali sono disciplinate da proprio regolamento, deliberato dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo, regolamento che non po­trà contenere disposizioni in contrasto con quelle del presente Statuto.

 

 

ART. 3

 

L’Associazione è composta da:

a) SOCI ADERENTI: possono essere ammessi come soci ordinari gli psicomotricisti che abbiano frequentato un corso triennale di psicomotricità o abbiano una formazione ritenuta equivalente a discrezione del Consiglio Direttivo.

b) SOCI ORDINARI o EFFETTIVI: sono i soci aderenti che hanno perfezionato l’iscrizione al Registro professionale Autoregolamentato.

c) SOCI STUDENTI: gli ALLIEVI iscritti alle scuole di psicomotricità: tali soci possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

d) SOCI ONORARI: vengono detti soci onorari coloro che in ambito nazionale o estero hanno dato particolari contributi allo sviluppo della psicomotricità. Ven­gono accolti nell’Associazione dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo

e) SOCI SOSTENITORI: sono coloro che, pur non rientrando nei casi precedenti, credono nella Psicomotricità, si avvalgono dell’operato professionale di Psicomotricisti qualificati e contribuiscono anche finanziariamente all’attuazione delle finalità dell’Associazione.

 

 

ART. 4

 

Tutti gli associati hanno il dovere di collaborare alle attività dell’Associazione secondo le norme fissate dal presente Statuto e dal regolamento delle Segreterie Re­gionali. Hanno, altresì, il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli organi dell’Associazione, salvo facoltà di impugnarle se ritenute contrarie allo Statuto.

 

Per acquisire lo stato di Socio, occorre presentare domanda, opportunamente corredata al Consiglio Direttivo, secondo le norme del regolamento.

 

ART. 5

 

La qualità di socio viene a cessare per i seguenti motivi:

a) dimissioni (comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo);

b) decadenza quando vengano meno i requisiti richiesti o quando l’iscritto si sia reso moroso per oltre due anni nel versamento delle quote associative;

c) esclusione: quando l’associato incorra in gravi violazioni delle norme dello Statuto o quando compia atti incompatibili con i fini dell’Associazione. Sulla perdita di qualità di Socio si pronuncia il Collegio dei Probiviri.

 

 

ART. 6

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

1) quote annuali dei Soci;

2) contributi ed elargizioni di Enti locali, Territoriali, Comuni, Province, Regioni, Stato o di altri Enti ed Istituti;

3) donazioni e lasciti da chiunque.

 

 

ART. 7

 

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea generale, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il comitato dei Revisori dei Conti.

 

Essi durano in carica tre anni.

 

Tanto gli eletti a qualsiasi carica che i chiamati alle varie funzioni possono essere riconfermati.

 

 

ART. 8

 

L’Assemblea Generale è formata da tutti gli iscritti all’Associazione.

 

L’Assemblea generale:

a) elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

b) elegge il Presidente del Consiglio Direttivo;

c) approva il bilancio;

d) propone, discute e verifica le attività dell’Associazione in campo scientifico, metodologico e di tutela della professione;

e) apporta modifiche allo Statuto: le modifiche allo Statuto devono essere comunicate previa iscrizione all’Ordine del giorno dell’Assemblea;

f) può costituire nuovi organismi: Segreterie Regionali, Commissioni o Gruppi di studio per svolgere specifiche attività;

g) scioglie l’Associazione e nomina, se nel caso, i liquidatori.

 

 

ART. 9

 

L’Associazione si riunisce in assemblea ogni anno. In tale occasione può convocare il Congresso Nazionale. L’Assemblea propone le linee generali che il Consiglio Direttivo farà proprie.

 

 

ART. 10

 

L’Assemblea generale è convocata in via ordinaria dal Presidente.

 

In via straordinaria 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o un numero di iscritti pari a 1/4 dei Soci possono fare richiesta di convocazione dell’Assemblea specificando le questioni da inserire nell’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto alla con­vocazione entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

 

Le convocazioni dell’Assemblea si intendono sospese nel periodo 30 Giugno – 31 Agosto.

 

 

ART. 11

 

La convocazione deve essere fatta per iscritto e deve pervenire a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima della data fissata. Deve indicare chiaramente: data, luogo e ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Qualora la convocazione sia fatta in maniera straordinaria e su esplicita richiesta, deve indicare il nome dei richiedenti.

 

 

ART.12

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo.

 

E’ valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

 

Le deliberazioni sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti (comprese le deleghe) con un massimo di tre deleghe per votante, ad eccezione delle modifiche di Statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

 

Le deliberazioni vengono prese con voto palese; le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti e dei Probiviri vengono fatte a scrutinio segreto.

 

Il Segretario cura la compilazione del verbale.

 

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari o Effettivi e i Soci Aderenti regolarmente iscritti.

 

I Soci Onorari, i Soci Sostenitori e i Soci Allievi hanno diritto di parola ma non hanno diritto di voto e non possono essere candidati alle cariche dell’Associazione.

 

 

ART. 13

 

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione è composto dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Scientifico, dai rappresentanti delle Segreterie Regionali, dai Probiviri e dai Revisori.

 

Si riunisce una volta all’anno, stabilisce le attività e le priorità delle deliberazioni dell’Assemblea e assegna i compiti di attuazione ai vari organismi e soggetti.

 

 

ART. 14

 

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti fra i Soci Ordinari iscritti regolarmente da almeno tre anni consecutivi. Dura in carica tre anni e viene eletto dall’Assemblea Generale.

 

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono rivestire cariche associative in altre Associazioni con finalità uguali o similari a quelle di questa Federazione.

 

Durante il triennio è facoltà del Consiglio Direttivo di dichiarare decaduti uno o più membri dopo tre assenze continuative, o cinque assenze non continuative ingiu­stificate, nonchè di accogliere eventuali dimissioni volontarie.

 

Qualora nel triennio venga a mancare, per vari motivi, un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti.

 

ART. 15

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci.

 

Il Presidente nomina, all’interno del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e il Responsabile per la tutela della professione.

 

La validità delle deliberazioni richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 

ART. 16

 

Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, provvede a fissare gli importi delle quote sociali di iscrizione; delibera sull’ammissione dei soci in base al regolamento, emana i regolamenti interni dell’Associazione e provvede a dare esecutività ai provvedimenti stabiliti dall’Assemblea. Stabilisce data, luogo e programma del Congresso dell’Associazione che dovrà avere luogo ogni due anni, salvo diversa decisione dell’Assemblea.

 

 

ART. 17

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce regolarmente ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando 1/5 dei Membri ne facciano richiesta.

 

 

ART. 18

 

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da 7 membri (3 psicomotricisti, 2 psicologi e 2 medici) ed ha il compito di concretiz­zare con opportune iniziative i contenuti del presente Statuto.

 

Assegna ai suoi membri compiti specifici e si avvale, per la realizzazione pratica delle iniziative, del Consiglio Direttivo e delle Segreterie Regionali.

 

 

ART.19

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed ha la firma libera per essa.

 

Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

 

E’ rieleggibile per un ulteriore triennio.

 

Egli potrà con firma libera aprire conti correnti, prelevare su di essi, estinguerli, fare qualsiasi operazione bancaria, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute e da chiunque tanto da privati quanto da società, Enti morali, Istituti, Enti locali, regionali, statali, rilasciando valide e liberatorie quietanze.

 

Nell’ambito di detti poteri potrà conferire delega a un membro del Consiglio Direttivo.

 

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

 

 

ART. 20

 

Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del Direttivo, coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, stende i verbali dell’Assem­blea e del Consiglio Direttivo; mette a punto gli aspetti organizzativi delle attività dell’Associazione e dei suoi organismi; tiene la corrispondenza; è responsabile dell’archivio e controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione.

 

 

ART. 21

 

Il Tesoriere cura gli atti amministrativi e finanziari dell’Associazione. Tiene la contabilità e assolve alle spese per il funzionamento dell’Associazione, cura la stesura del bilancio e della relazione finanziaria.

 

 

ART. 22

 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri scelti preferibilmente tra Soci. I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una rela­zione sul conto consuntivo; possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione o controllo.

 

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.

 

 

ART. 23

 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Possono essere anche non Soci.

 

Ad essi è delegato l’esame e la soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra Soci ed Associazione in merito all’interpretazione del presente Statuto. Essi decideranno ex bono et equo senza formalità di procedure e il lodo sarà inappellabile.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

A – Ogni esercizio sociale ha durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Alla fine di ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile successivo, il Consiglio Direttivo, attraverso il Tesoriere, procederà alla redazione dell’inventario, sulle risultanze del quale redigerà il rendiconto della gestione ed il bilancio consuntivo d’esercizio. Redigerà, inoltre, anche il bilancio preventivo per il nuovo anno.

 

La gestione ed i bilanci verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, convocata annualmente.

 

I bilanci consuntivo e preventivo nazionali dovranno tenere conto dei bilanci consuntivi e preventivi delle Segreterie Regionali, le quali sono tenute, entro il 28 febbraio di ogni anno, ad inviare alla Tesoreria Nazionale il bilancio consuntivo dell’anno precedente e quello preventivo per l’anno in corso.

 

B – L’associato che a qualsiasi titolo (dimissioni, decadenza, esclusione, radiazione, morte, etc.) perda la sua qualità di Socio non potrà per nessun mo­tivo vantare diritti sul patrimonio dell’Associazione e sugli eventuali fondi sociali.

 

C – In caso di scioglimento l’Assemblea generale fisserà le modalità di liquidazione e deciderà sulla destinazione dell’eventuale residuo fondo comune dell’Associazione.


D – Per quanto non espressamente previsto, si applicheranno le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni di legge in materia.