Close

Codice deontologico

PROFILO PROFESSIONALE DELLO PSICOMOTRICISTA

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1 – La deontologia professionale è l’insieme dei principi etici che impegnano gli associati al rispetto delle norme generali e specifiche di comportamento professionale. L’inosservanza dei principi deontologici nuoce non solo al prestigio professionale dell’iscritto e all’utente, ma anche alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione.

 

 

Art. 2 – Il presente codice deontologico è l’insieme dei principi e delle regole a cui è tenuto lo psicomotricista nell’esercizio della professione. Stabilisce i comportamenti più consoni per l’esercizio della professione stessa.

 

 

Art. 3 – Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti gli Psicomotricisti, siano essi dipendenti di enti pubblici e privati o liberi professionisti.

 

 

Titolo II

Compiti e doveri dello Psicomotricista

 

 

Art. 4 – Lo Psicomotricista esercita la propria professione con la finalità esclusiva della tutela della persona umana, indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal sesso, dall’età, dalle idee politiche, dalle condizioni sociali, dalla religione, nel pieno rispetto della personalità e dell’identità degli utenti e dei colleghi.

 

Art. 5 – Lo Psicomotricista, in “vacatio legis” svolge la propria professione nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente, attenendosi ai principi contenuti nel presente codice deontologico.

 

Art. 6 – Il comportamento dello Psicomotricista deve essere consono alla dignità professionale.

 

Anche al di fuori dell’esercizio professionale, lo Psicomotricista è tenuto ad osservare un comportamento irreprensibile, non abusando della sua posizione professionale.

 

Art. 7 – Lo Psicomotricista è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, inoltre, mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate o programmate.

 

La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell’utente o di chi ne detiene la legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza altrui.

 

Art. 8 – Lo Psicomotricista è tenuto alla tutela della riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante l’utente, anche se affidata a codici o sistemi informatici.

 

Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni con finalità scientifiche, didattiche o di approfondimento culturale o professionale, tutelerà la non identificazione dell’utente.

 

Per la diffusione dei video dovrà avere l’autorizzazione dell’utente o del suo legale rappresentante.

 

 

Titolo III

Competenze professionali

 

 

Art. 9 – Lo Psicomotricista è attualmente abilitato all’esercizio della professione ottemperando ad uno specifico iter formativo e professionale.

 

Art. 10 – Lo Psicomotricista considera area privilegiata di intervento quella socio-sanitaria, in particolare nell’ambito preventivo-educativo e terapeutico.

 

Art. 11 – Allo Psicomotricista compete la valutazione psicomotoria dell’utente attraverso l’anamnesi, l’osservazione clinica e l’esame psicomotorio.

 

Nella presa in carico di casi clinici può avvalersi di indicazioni diagnostiche e terapeutiche specifiche.

 

Art. 12 – Lo Psicomotricista elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure professionali, il programma psicomotorio preventivo e terapeutico.

 

Art. 13 – Lo Psicomotricista ha la responsabilità diretta delle metodologie professionali che applica all’interno di un setting psicomotorio specifico.

 

Art. 14 – Lo Psicomotricista deve rispettare i limiti e le responsabilità del proprio ambito professionale ed astenersi dall’affrontare casi o problemi di sua non competenza o per i quali non si ritenga sufficientemente competente.

 

Art. 15 – Lo Psicomotricista non deve diffondere notizie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori.

 

Art. 16 – L’esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza.

 

Art. 17 – Lo Psicomotricista ha il dovere di farsi remunerare in maniera adeguata per le prestazioni svolte, basandosi sul tariffario nazionale di categoria (se presente) o seguendo le indicazioni fornite dall’Associazione di categoria.

 

La remunerazione deve essere conosciuta dall’utente all’inizio della presa in carico.

 

Art. 18 – Lo Psicomotricista ha il dovere di divulgare e diffondere i contenuti e i risultati della proprio lavoro attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche e/o professionali e la partecipazione attiva a Congressi, Seminari e Giornate di Studio.

 

Lo Psicomotricista ha il dovere di seguire, nel rispetto dell’autonomia e degli obiettivi formativi della Scuola di appartenenza, gli allievi che gli vengono affidati dimostrando disponibilità, serietà e competenza professionale.

 

Lo Psicomotricista, nel caso in cui eserciti attività didattica e formativa nell’area psicomotoria, ha il dovere di trasmettere i contenuti in modo coerente con l’epistemologia della Psicomotricità ed i criteri scientifici propri della formazione psicomotoria.

 

Art. 19 – Lo Psicomotricista deve mantenere un elevato standard di conoscenze e competenze, impegnandosi, nell’ambito di una formazione permanente, ad adeguare il proprio sapere al passo con la ricerca scientifica e professionale; altresì, deve perfezionare continuamente la propria professionalità tramite la continua formazione corporea e la supervisione psicomotoria.

 

 

Titolo IV

Rapporti con gli utenti

 

 

Art. 20 – Lo psicomotricista, nel prendere in carico l’utente, si impegna ad esercitare al meglio la propria competenza professionale e ne mantiene il rapporto per il tempo necessario per la soluzione della problematica psicomotoria.

 

Una delle caratteristiche dell’esercizio professionale dello psicomotricista è la relazione “di aiuto” instaurata con l’utente per tutto il periodo della presa in carico; di conseguenza, al fine di salvaguardare tale relazione privilegiata, lo psicomotricista, nel rispetto del rapporto terapeutico stabilitosi, non può essere sostituito per periodi brevi.

 

L’esclusività di tale relazione, inoltre, trova la sua coerenza con l’esercizio professionale all’interno di un setting psicomotorio specifico e stabile: la sala di Psicomotricità.

 

In casi eccezionali compete allo Psicomotricista discernere di effettuare le sedute a livello domiciliare.

 

Art. 21 – Lo psicomotricista che declina la presa in carico deve fornire tutte le indicazioni necessarie allo psicomotricista subentrante.

 

Allo stesso modo, è dovere dello psicomotricista subentrante informarsi presso il collega che abbia rinunciato alla presa in carico.

 

Art. 22 – Il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri.

 

Art. 23 – L’esercizio professionale è subordinato al libero consenso dell’utente o di chi lo rappresenta legalmente: l’utente dovrà essere preventivamente informato e partecipe degli obiettivi, degli strumenti e delle metodologie attuati dallo Psicomotricista, salvaguardandone, però, i contenuti espressi nelle esperienze corporee.

 

Qualora l’utente sia un minore, è compito dello psicomotricista, in accordo con l’équipe, stabilire la presenza o meno del genitore o di altri operatori nella seduta.

 

 

Titolo V

Rapporti con i colleghi e con gli altri professionisti

 

 

Art. 24 – I rapporti tra Psicomotricisti devono essere basati sul reciproco rispetto.

 

Art. 25 – Lo Psicomotricista deve risolvere i contrasti professionali con lealtà e correttezza: nel caso di mancata competenza di un collega deve, innanzitutto, tutelare l’utenza ed esprimere critiche attraverso i canali appropriati. Non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza dell’utenza o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi.

 

Lo Psicomotricista che si trovasse in difficoltà nel tentativo di proteggere un utente contro l’incompetenza di un collega deve rivolgersi all’Associazione professionale.

 

Art. 26 – Lo Psicomotricista deve denunciare ogni violazione dell’etica professionale e fornire concreto appoggio ai colleghi ingiustamente incolpati.

 

Art. 27 – Lo Psicomotricista esercita la propria attività professionale rispettando le altre professionalità e collaborando con le stesse.

 

 

Titolo VI

Rapporti con gli Enti pubblici e privati

 

 

Art. 28 – Lo Psicomotricista deve collaborare attivamente e lealmente con l’Ente nel quale è inserito e, allo stesso tempo, deve esigere che la sua professionalità venga attuata all’interno di un setting psicomotorio specifico, coerente e stabile: la sala di Psicomotricità.

 

E’ ritenuta eccezionale e a specifica discrezione dello Psicomotricista la scelta di effettuare le sedute al di fuori dell’ordinario setting (ad esempio: presa in carico domiciliare od in ambiti extraistituzionali).

 

Art. 29 – Lo Psicomotricista deve sviluppare qualitativamente l’attività professionale per consentire la massima efficacia dell’intervento. E’ tenuto a redigere in forma scritta le valutazioni psicomotorie e l’evoluzione della presa in carico, che devono essere a disposizione del Servizio.

 

Art. 30 – Qualora tra lo Psicomotricista e la struttura nella quale opera insorgessero contrasti in ordine alla gestione del caso specifico da lui preso in carico, egli è tenuto a richiedere l’intervento dell’Associazione nell’interesse dell’utente e della propria sfera di autonomia professionale.

 

 

Titolo VII

Sanzioni e procedimenti disciplinari

 

 

Art. 31 – Lo Psicomotricista che non rispettasse le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dallo Statuto Associativo e dal Regolamento disciplinare.